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(DS) IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SI ESTENDE ANCHE AL PADRE DEL NASCITURO (Cass. 30.06.2011 n. 14405)
La pronuncia in esame costituisce un’ulteriore conferma dell’orientamento, già precedentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto che si instaura tra medico e padre del nascituro.
Nel caso di parto cesareo con estrazione del nascituro privo di vita, secondo la Suprema Corte di Cassazione, si instaura un rapporto di natura obbligatoria con effetti protettivi non solo nei confronti delle parti del rapporto stesso, ossia il medico e la partoriente, ma anche nei confronti del terzo, ossia del padre del nascituro, “in relazione all’ interesse costituzionalmente protetto della integrità del nuovo nucleo familiare in relazione alla nascita programmata e sperata”.
Anche il padre del nascituro, pertanto, quale portatore di diritti ed interessi di rango primario suscettibili di lesione nell’ambito dell’esecuzione del contratto sociale tra medico e partoriente, avrà diritto ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.
LP
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