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(DCV) PER OGNI CANE ABBANDONATO SONO RESPONSABILI LA ASL ED IL COMUNE PER MANCATA PREVENZIONE (Cass. 23.08.2011 n. 17528)

Il Comune e la ASL territorialmente competente sono chiamati a rispondere, in via solidale, dei danni eventualmente arrecati dal cane randagio libero in strada, secondo i canoni della responsabilità aquiliana. Costituisce, infatti, dovere primario della P.A. adempiere agli obblighi specifici di prevenzione e di controllo del randagismo, in virtù di quanto sancisce la normativa quadro vigente (L. n. 281/1991), oltre che la legislazione regionale. Al contempo, è obbligo dell’amministrazione tutelare l’incolumità pubblica, soggiacendo al principio del neminem ledere. In presenza di doveri normativi quali quelli in questione, la discrezionalità amministrativa quindi si arresta, facendo spazio alla tutela primaria della solidarietà sociale. Il solo concretizzarsi del rischio, che la norma violata tende a prevenire, assume decisivo rilievo, così che il nesso di causalità con il danno rimane presuntivamente provato. L’abbandono è, a maggior ragione, un atto incivile.

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