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(DCV) SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE (Cass. 07.10.2011 n. 20609)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Ed, invero, affermano i giudici di legittimità, “il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. Con la conseguenza che, per l'individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell'onore e del relativo discredito della reputazione (non essendo sufficiente la "percepibilità oggettiva" di detta lesione)”.
MG
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