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(A) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA (Ministero del Lavoro interpello n. 30 del 09.08.2011)

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 9 agosto 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 2, Legge n. 68/1999, avente ad oggetto l’obbligo di assunzione di persone diversamente abili, gravante sui datori di lavoro privati con organico aziendale da 15 a 35 dipendenti.

In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa di cui sopra possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto di operazioni societarie poste in essere ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali ad esempio trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc.

L’interpellante, con riferimento alla normativa in esame, solleva altresì la problematica concernente la possibilità di considerare “nuove assunzioni” le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratti a tempo indeterminato, anteriormente alla data della trasformazione dell’assetto societario.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, a seguito delle operazioni societarie di cui all’art. 2112 c.c., in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.

Il datore di lavoro/cessionario dovrà, quindi, per l’assunzione di personale con disabilità, tenere in considerazione il nuovo assetto occupazionale ai fini della esatta individuazione della base di computo.

Con riferimento al predetto obbligo fermo restando, da parte dell’impresa, l’invio del prospetto informativo annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si concretizza il mutamento della base occupazionale, sembrerebbe poter trovare applicazione il regime graduale, previsto dall’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 333/2000.

Ai sensi di quest’ultima disposizione, “i datori di lavoro privati (…) che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero di dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione…”.

In risposta al secondo quesito, il Ministero ribadisce, infine, che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.

MG

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