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(DPE) LA GIURISPRUDENZA ESTENDE L' AMBITO DELLA DIFFAMAZIONE (Cass. pen 09.06.2011 n. 23222)
Realizza il reato di diffamazione colui il quale con comunicazione denigratoria abbia a rivolgersi ad un solo soggetto anzichè ad una pluralità di destinatari, come pure dettato dall' art. 595 del codice penale. I giudici di legittimità hanno invero ritenuto che laddove l' offesa alla altrui reputazione sia stata commessa in assenza della vittima, per integrare l' illecito penale può essere sufficiente che la denigrazione, sebbene indirizzata ad un solo soggetto, debba poi essere diffusa a terzi.
In altri termini il reato è integrato ove la diffusione della comunicazione (pure inizialmente circoscritta ad un unico interlocuore) venga per esplicita volontà dell' autore o per necessaria conseguenza della sua ricezione, condivisa con altre persone. La lettura estensiva della norma è di non poco rilievo ove ad esempio taluno richieda ad un soggetto, in merito a determinati fatti, l' intervento di autorità (ad esempio giudiziaria o disciplinare) diverse dal mero destinatario. Ne residuano comunque, anche sulla scorta dell' art. 51 del codice penale, le cause di giustificazione o non punibilità.
DG
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