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(A) DEROGA AL RIPOSO DOMENICALE SE IL LAVORATORE E’ TURNISTA (Ministero del Lavoro, Interpello n. 26 del 27.06.2011)

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con l'interpello n.26/2011 del 27 giugno, ha risposto all'istanza presentata da Confindustria relativa alla disciplina dei riposi settimanali prevista dall'art. 9 de D. Lgs. n. 66/2003.

L'istante chiedeva chiarimenti sulla possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta specifiche esigenze dell'azienda di carattere tecnico - organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in questa giornata.

La Direzione generale per l'attività ispettiva ritiene che, nell'ipotesi in cui l'azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta fermo l'obbligo di rispettare il comma 1 dell'art. 9 del d.lgs.n 66/2003, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Infine la deroga al riposo domenicale non costituisce violazione né del precetto contenuto nell'articolo 36 della Costituzione che sancisce un diritto al riposo settimanale senza specificare in che giorno deve avere luogo, né dell'art. 2109 del c.c. che prevede che i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo ogni settimana "di regola", quindi non necessariamente coincidente con la domenica.

GGC

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