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(DS) IL PAZIENTE DEVE ESSERE INFORMATO SUI RISCHI DI UN’OPERAZIONE DAL MEDICO CHE LA ESEGUIRA’ (Cass. 27.06.2011 n. 14110)
L’obbligo di informare il paziente dei possibili rischi di un intervento non può essere adempiuto da altri medici che non siano colui il quale effettivamente lo opererà. La Cassazione Sezione Terza Civile si è così espressa nella sentenza n. 14110 del 27 giugno 2011, ponendo l’accento sul rapporto di fiducia e confidenza che si instaura tra il paziente ed il medico da questi scelto per eseguire l’intervento.
Il medico che non esegue l’intervento, dunque, non è tenuto a fornire informazioni sui rischi dell’intervento, né a offrirne di dettagliate e complete. La conoscenza delle possibili conseguenze dell’intervento acquisita aliunde, pertanto, non ha alcun rilievo dal punto di vista probatorio e non surroga l’unica rilevante, cioè quella derivata dal medico operante.
LG
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