Lug

15

11

(DS) NO ALL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO PER I MEDICI SPECIALIZZANDI (Cass. 06.07.2011 n. 14850)

La Cassazione Sezione Lavoro, nella sentenza n. 14850 del 6 luglio 2011, ha precisato che la normativa di legge vigente non consente di riconoscere l'indennità di rischio radiologico e il diritto al congedo straordinario ai medici specializzandi, con borsa di studio, che, senza essere dipendenti di una struttura sanitaria, operino, per conseguire la specializzazione in radiologia, in zona controllata. Centrale nello sviluppo argomentativo della decisione è la mancanza di un rapporto d’impiego: tutte le disposizioni normative che regolano il rapporto intercorrente fra il servizio sanitario e lo specializzando, infatti, puntualizzano che l'ammissione e la frequenza alle scuole di specializzazione non comportano la costituzione di un tale rapporto (cfr art. 4 del D.Lgs. 257/1991 e ora art. 40 del D.Lgs. 368/99). E ciò nonostante la pur veritiera considerazione che un medico specializzando, per formarsi, è chiamato a partecipare a tutte le attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture cui è stato assegnato.
Va, inoltre, considerato che l’attività del medico specializzando non si esaurisce nel tirocinio presso le strutture del servizio sanitario nazionale, ma implica anche la frequenza di corsi teorici di perfezionamento e il sostenimento di esami finali: ciò significa che una consistente porzione del tempo a sua disposizione è trascorsa lontano da ambienti a rischio radiazioni ionizzanti.
In considerazione di ciò, la Cassazione ha ritenuto impossibile equiparare la posizione di coloro che, in adempimento di obblighi professionali, sono più o meno costantemente impegnati in zone a rischio di esposizione a radiazioni a quella di coloro che vi si vengono eventualmente a trovare nello svolgimento di un tirocinio.

LG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.