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(DM) IL GIORNALISTA DEVE VERIFICARE L’ATTENDIBILITA’ DELLA FONTE ANONIMA (Cass. 27.05.2011 n. 11004)

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, risolve un annoso dilemma: ossia, se, al cospetto di una fonte anonima, l'autore dell'articolo, per invocare l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, deve limitarsi a provare (oltre alla continenza espressiva ed all'interesse pubblico alla notizia) la mera verità dell'esistenza della fonte stessa, oppure deve altresì pro¬vare di avere svolto ogni controllo possibile in ordine al contenuto della fonte ed alla sua attendibilità.

I giudici di legittimità ritengono corretta la seconda soluzione.

In merito, occorre premettere che possono verificarsi due casi: quello in cui l'articolo giornalistico si limiti ad esporre il contenuto della fonte anonima, senza fare alcun riferimento a persone e limitandosi, tutt'al più, a menzionare ambienti e contesti vari; quello in cui, invece, l'articolo, nel ri¬ferire il contenuto dell' anonimo, fa altresì riferimento a persone menzionate con il nome o, comunque, agevolmente identificabili in ragione della loro qualifica o della fun¬zione svolta o di qualsiasi altro elemento utile.

Il primo caso non ha alcun interesse ai fini risarcitori, posto che l'impossibilità di identificare il soggetto dif¬famato non fa emergere neppure l'ipotesi di illecito. Il secondo caso è, invece, problematico ai fini risarcitori, in quanto non v'è dubbio che il contenuto eventualmente diffamatorio dell'anonimo è destinato a diffondersi attra¬verso la stampa con ripercussioni dannose sul soggetto del quale è fatta esplicita menzione.

Scriminare siffatto comportamento, afferma la Suprema Corte, si¬gnifica consentire la diffusione di ogni notizia diffamante proveniente da fonte anonima, solo perché essa è di pubbli¬co interesse e solo perché in un determinato ambiente ha suscitato scalpore.

Allora, la notizia anonima esige di essere trattata alla stregua di qualsiasi altra fonte, nel senso che, per poter invocare l'esimente del diritto di cronaca, essa deve esse¬re controllata nella sua verità reale o, quanto meno, puta¬tiva, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa.

MG

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