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(DL) LE DIMISSIONI NON SONO ANNULLABILI PER UN MERO DISTURBO DEPRESSIVO DEL LAVORATORE (Cass. 30.05.2011 n. 11900)

Con sentenza n. 11900 del 30 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che le dimissioni rassegnate da un dipendente affetto da disturbo depressivo non sono, di per se stesse, annullabili per incapacità del lavoratore, essendo le stesse un atto unilaterale ricettizio a contenuto patrimoniale cui sono applicabili le regole generali che disciplinano i contratti.

L’atto è annullabile soltanto nell’ipotesi in cui si provi uno stato di privazione della facoltà intellettiva e volitiva, anche di natura temporanea, essendo sufficiente un turbamento psichico esistente al momento in cui le dimissioni sono state date.

L’esistenza dello stato di incapacità non si può, però, desumere dalla crisi depressiva, spettando, in ogni caso, al dipendente l’onere di provare la condizione di infermità.

MG

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