Lug
08
(A) COMPATIBILITA’ TRA L’ISTITUTO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E L’APPALTO (Ministero del Lavoro, interpello n. 29 del 27.06.2011)
Lo SNATER, Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla problematica concernente la compatibilità tra l’adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità ex L. n. 223/1991 e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore nonché con l’eventuale incremento di tali appalti.
Come ribadito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, l’art. 24, avente per oggetto le disposizioni normative in materia di riduzione di personale, va letto in combinato disposto con la disciplina di cui all’art. 4, comma 5, della stessa Legge. Tale norma stabilisce che, sulla base di un iniziale avvio della procedura di mobilità, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, le rappresentanze sindacali aziendali, nonché le rispettive associazioni possono richiedere un esame congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, “anche mediante la sottoscrizione di contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro”.
In base a quanto sopra, pertanto, al Ministero del Lavoro è demandato principalmente il compito di
verificare se, al momento dell’apertura della procedura di mobilità, in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale siano state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato l’esubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione – quali l’appalto – che, comunque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell’impresa.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro ritiene che le valutazioni richieste dall’interpellante siano demandate dal Legislatore alle parti firmatarie dell’accordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà.
EC
Si segnala che l’interpello è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.