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(DF) SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI PER DISAFFEZIONE AL MATRIMONIO (Cass. 29.03.2011 n. 7125)
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.7125 del 29-03-2011, ha ribadito che, ai fini della pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Pertanto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione, dovrà verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza coniugale.
CI
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