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(A) CCNL METALMECCANICI:L'ULTIMA INTERPRETAZIONE DELLA "QUERELLE" SINDACALE (Trib. Torino 02.05.2011)

Dopo le recenti sentenze dei Tribunali di Torino e Modena, che avevano riconosciuto fondati i ricorsi della Fiom ex art.28 della legge n.300/1970, in relazione alla disapplicazione da parte di alcune imprese del C.C.N.L dei metalmeccanici del 2008, il 2 maggio 2011 un altro giudice del lavoro del Tribunale torinese ha emesso una pronuncia di segno contrario, nel senso che disconosce la fondatezza del nuovo ricorso della predetta sigla sindacale.
Occorre ricordare, infatti, che la FIOM non ha sottoscritto il CCNL di rinnovo, stipulato il 15.10.09, ed ha disdettato l’accordo 2008 solo per la parte economica, mentre la parte normativa verrà a scadere naturalmente nel dicembre 2011. La FIOM ha, dunque, presentato una serie di ricorsi per affermare il diritto dei suoi iscritti a vedersi applicato il solo contratto collettivo del 2008 fino ad allora, nel rilievo che l’obbligazione assunta dalla controparte non si sia ancora estinta.
La pronuncia in oggetto, discostandosi dalle precedenti, ricostruisce la questione secondo una nuova catena argomentativa: in salvaguardia della libertà e dell’autonomia delle varie sigle sindacali, il giudice afferma la piena validità della disdetta ante tempus del CCNL 2008 e del successivo CCNL 2009, sia che esso abbia dato luogo ad una successione di contratti oppure abbia realizzato un nuovo e diverso contratto. Quest’ultima questione, ove si escluda la successione di contratti, dà vita a rilevanti problemi teorici e di gestione fattibile dell’organizzazione del lavoro, in riflesso di una frattura sindacale che sta mettendo in crisi il tradizionale sistema di contrattazione collettiva. Di fronte a questa anomalia, data dalla coesistenza di due distinti CCNL di settore, il giudice giustifica così la condotta della società convenuta:
- sul piano formale la disdetta di Federmeccanica, intervenuta nel settembre 2010, non può considerarsi come negazione del CCNL 2008;
- sul piano sostanziale, la società ha documentato di aver applicato agli iscritti FIOM il CCNL 2008 per la parte normativa anche dopo il rinnovo del 2009.
Inoltre, il giudice, pur non negando la problematicità dell’applicare gli elementi nuovi contenuti nella parte normativa del CCNL 2009, ha messo in luce come la richiesta da parte della FIOM di applicare in via esclusiva il CCNL 2008 non sia giunta a delineare le conseguenza pratiche di tale domanda: infatti “nulla è stato specificato dalla difesa attorea in merito alla concreta applicazione di tale disciplina, il cui contenuto è stato peraltro enunciato ma non illustrato”.
Si è, comunque, escluso il carattere antisindacale di una condotta aziendale che non è stata autonoma, ma discendente da quella della sua organizzazione stipulante il rinnovo del contratto nazionale di categoria.
La sentenza ha affrontato anche la questione della c.d. quota contratto, ossia il contributo economico previsto in favore delle sigle firmatarie il CCNL 2009 e richiesto ai dipendenti nel novembre 2010, contestato dalla FIOM come antisindacale: l’adempimento è stato considerato legittimo e non lesivo della FIOM (che in passato ne ha beneficiato), perché è facoltativo e coerente con la coesistenza di due CCNL.

LG

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