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(DT) ANCHE CHI LAVORA IN NERO E' OBBLIGATO AL VERSAMENTO DELLA RITENUTA D' ACCONTO SULLE SOMME PERCEPITE IN SPECIE LADDOVE A TALE ADEMPIMENTO SI SIA SOTTRATTO IL DATORE DI LAVORO (Cass. 05.05.2011 n. 9867)

Il lavoratore il quale percepisca reddito in relazione alla propria attività in favore del datore di lavoro deve dichiarare all' amministrazione finanziaria i propri compensi. Tale adempimento è dovuto anche laddove il datore di lavoro non vi abbia provveduto quale sostituto d' imposta. E quindi per i pagamenti effettuati in ragione di un rapporto di lavoro "in nero", in caso di mancato versamento della ritenuta d' acconto da parte del datore di lavoro (sostituto), ne deriva che il soggetto fiscalmente tenuto al pagamento del tributo in parola è in via solidale anche il lavoratore contribuente. E' infatti quest' ultimo il quale risulta gravato dall' obbligo di dichiarare quali tra i redditi percepiti sia stato soggetto a ritenuta così da essere portato poi in detrazione sull' imposta dovuta dalla persona fisica.

DG MC

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