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(DCV) LA PERDITA DEL TEMPO LIBERO IN ATTESE, CODE, INEFFICIENZE NON REALIZZA UN DIRITTO RISARCITORIO (Cass. 27.04.2011 n. 9422)
La perdita del proprio tempo integra un danno non patrimoniale ? Esiste una sorta di diritto al tempo libero e in esito positivo, un regime risarcitorio conseguente alla relativa violazione ?
La interessante fattispecie – con non pochi risvolti di filosofia del diritto – attiene la perdita di tempo causata all’ utente in relazione alle rilevanti attese e continue sospensioni della linea telefonica, ove poi talora pure integrate da errate informazioni fornite dagli operatori delle compagnie telefoniche.
La corte di Cassazione con pronuncia del 22.03-27.04.2011 ha ritenuto che i disagi della vita quotidiana come rappresentati in atti, integrerebbero unicamente un attentato a diritti non già inviolabili ma piuttosto fittizi. Ne risulta escluso dal perimetro della risarcibilità non patrimoniale quella pletora di aspettative connesse allo stato di felicità ovvero alla realizzazione di una vita di benessere e quindi di una esistenza serena.
Il diritto al tempo libero – secondo la suprema corte – non potrebbe essere considerato come diritto fondamentale dell’uomo né come diritto costituzionalmente protetto in quanto, diversamente dai diritti inviolabili, il suo esercizio sarebbe rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona in quanto tale libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione.
La tutela risarcitoria poiché in tema di “diritto al tempo libero” non contemplata dalla legge né integrante una lesione di specifici diritti inviolabili della persona (peraltro assenti puranche dalla recente Carta di Nizza) deve pertanto escludersi.,
DG
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