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(DP) LA LIBERTA' D'ESPRESSIONE DEL DEPUTATO TROVA UN LIMITE FUORI DEL PARLAMENTO (Cass. 15.04.2011 n. 15447)

In tema di delitti contro l’onore la libertà del deputato di esprimere le sue opinioni, anche al di fuori della fisiologica sede parlamentare, non viene affatto eliminata e al Giudice rimane, pur sempre, consentita la valutazione sulla corrispondenza effettiva tra le parole espresse al di fuori del Parlamento e gli atti parlamentari dallo stesso evidenziati per sostenere, al contrario, una lecita propagazione di tale attività parlamentare extra moenia (c.d. "connessione funzionale"). E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai Magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti. Tutto ciò premesso in punto di diritto, affermare in punto di fatto, che un ben individuato organo giurisdizionale (nella specie la Procura della Repubblica di Palermo) fosse "un'associazione a delinquere di tipo istituzionale" costituisce, senza dubbio alcuno, attacco alla imparzialità della funzione giurisdizionale che, agli occhi del quivis de populo, è la imprescindibile condizione che gli organi che tale funzione esercitano deve rivestire proprio nella coscienza della collettività. In particolare, balza agli occhi il disonorevole riferimento alla struttura organizzativa e alla tendenziale stabilità, che caratterizzano l'attività dei criminali realmente aderenti all'associazione a delinquere, per diffondere in maniera avvolgente nella coscienza collettiva l'idea di organi giurisdizionali del pari dediti stabilmente e tendenzialmente al confezionamento di tesi accusatorie precostituite e di complotti contro esponenti politici.

PS

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