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(DAM) LE VARIANTI PROGETTUALI NELLE GARE DI APPALTO (T.A.R. Piemonte Sez. I –16/11/2009 n. 2553)

Con la sentenza in esame sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla variante progettuale presentata durante la procedura ad evidenza pubblica di una gara di appalto.
I giudici del TAR hanno innanzitutto chiarito che laddove una norma della lex specialis di una gara vieti le varianti progettuali, senza aggiungere altra specificazione o precisazione, non è consentito all’Amministrazione appaltante operare alcun giudizio di valutazione di incidenza economica percentuale, sull’importo complessivo, della parte di opera per la quale un’impresa abbia prospettato una proposta, formulando la relativa offerta, che si configuri con grafica evidenza come variante progettuale rispetto alla tassativa raffigurazione e previsione contenuta nel progetto posto a base di gara.
Ciò per la decisiva considerazione che è stata la stessa Amministrazione appaltante ad auto vincolarsi, compiendo ex ante una valutazione di assoluta necessità che l’opera venga realizzata con le precise caratteristiche definite in occasione della progettazione esecutiva e per l’effetto ponendo la tassativa norma di gara in forza della quale “non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta”.
Se la lex specialis non prevede, di conseguenza, la possibilità di presentare in sede di gara anche varianti progettuali, secondo i giudici amministrativi non residua in capo all’Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità che consenta di formulare un giudizio di rilevanza o meno in termini economici della variazione progettuale prospettata dal concorrente rispetto all’importo complessivo dei lavori, dovendosi escludere dalla competizione l’impresa che ha offerto la soluzione progettuale in variante rispetto al dettaglio di progetto esecutivo, posto che la discrezionalità dell’Amministrazione si è già dispiegata ed anche esaurita nel momento in cui l’Ente ha predisposto le regole della gara.
L’Amministrazione non potrà quindi derogare ex post ad una regola prestabilita ex ante, poiché ciò diverrebbe un’inammissibile violazione del principio dell’affidamento e della par condicio, avuto riguardo ai concorrenti che invece si sono attenuti alla tassativa prescrizione di gara formulando un’offerta conforme alle previsioni di progetto esecutivo.

MA

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