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DS) E’ RESPONSABILE IL MEDICO CHE VIOLA IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA NON INFORMANDO IL PAZIENTE. (Cass. 29.09.2009 n. 20806)

Il medico è obbligato a rendere edotto il paziente di qualsivoglia rischio connesso all’intervento cui si sottopone se non vuole incorrere in responsabilità.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Terza Sezione Civile del 29 settembre 2009, n. 20806, sancendo che “il consenso informato, espressione del diritto personalissimo, di rilevanza costituzionale, all'autodeterminazione terapeutica, è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso.”

Nel caso di specie un paziente subiva un intervento alla cataratta, definito di routine dal medico operante che ne garantiva, per di più, l’esito positivo, stanti le buone condizioni di salute del soggetto. A seguito di talune manovre incongrue effettuate nel corso dell’operazione, si era reso necessario un secondo intervento che si concludeva con la perdità totale della funzionalità dell’occhio interessato.

I giudici di legittimità hanno, nella fattispecie, cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva tenuto indenne il medico da qualsiasi responsabilità per negligenza e imperizia ex art. 2236 c.c. che, com’è noto, implica la prova del dolo o della colpa grave per i danni cagionati nel caso di problemi tecnici di speciale difficoltà.

La Suprema Corte ha, così, dato conferma a precedenti pronuncie in cui veniva stabilito il principio secondo il quale “sussiste la responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato in tutte le fasi operative” (v., tra le altre, Cass. 364/1997, Cass. 24742/2007).

Ribadendo, dunque, che il consenso non si presume e che deve essere manifestato previa esaustiva informazione diretta anche dei rischi minimi e remoti

LCE

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