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(DPR) NAVIGAZIONE SU INTERNET DEI LAVORATORI OFF LIMITS PER DATORI DI LAVORO (Garante Privacy, provvedimento del 22.09.2009)

E’ illecito “spiare” pagine e siti visitati dai dipendenti durante l’orario di lavoro. In tal senso il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che, sulla scia delle Linee Guida per posta elettronica e internet del 01 marzo 2007, ha ribadito l’illiceità del monitoraggio continuo e sistematico della navigazione dei lavoratori.

Nel caso di specie, l’Autorità Garante ha vietato ad una società il trattamento dettagliato dei dati informatici di un proprio prestatore di lavoro, raccolti costantemente per nove mesi, per due ordini di motivi.

In primo luogo, in quanto il trattamento di dati effettuato attraverso strumentazioni hardware e software è illecito se queste ultime sono state installate per mirate finalità di controllo a distanza, in aderenza all’art. 4, comma I, dello Statuto dei lavoratori, mentre è lecito se si tratta di sorveglianza discontinua effettuata da ‘programmi che consentono controlli “indiretti”’, nel rispetto dei dettami del comma II dell’art. 4 dello Statuto, e quindi delle esigenze produttive e organizzative o di sicurezza sul lavoro e della procedura di codeterminazione sindacale.

L’Autorità Garante, in secondo luogo, sottolinea che un tale monitoraggio informatico configura una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza esplicitati nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento del Garante dispensa, inoltre, alcuni suggerimenti dal punto di vista organizzativo, al fine di effettuare la ricognizione delle categorie di siti correlati oppure sconnessi con la prestazione lavorativa e rammenta che l’accesso alle pagine web non collegate all’attività lavorativa può essere inibito mediante appositi ‘filtri’ informatici.

LCE

Si segnala che il provvedimento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio. Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.