Ott

28

09

(DT) TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE SONO REDDITO TASSABILE (Cass. 12.03.2009 n. 5962)

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito il principio secondo cui le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede sia a titolo di differenza per il maggior canone di locazione sia a titolo di diaria sono componenti del reddito tassabile e vanno pertanto assoggettate ad Irpef per intero ammontare, sia nel vigore del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48, sia ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, l’art. 48.
A tal proposito, infatti, si precisa che il reddito da lavoro dipendente che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità e che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa.
Dunque, tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente ricomprende i sussidi e le indennità, con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa.

A.M.C.

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.