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(DL) L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NON VA CALCOLATA NEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Cass. 05.10.2009 n. 21216)

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito il principio secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso non deve essere computata nel trattamento di fine rapporto, difettando l’effettiva prestazione lavorativa nel periodo di mancato preavviso.
La Corte è giunta alla precitata decisione, conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui il preavviso avrebbe natura obbligatoria e non reale. Ne consegue che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, senza che su tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. La Corte ha, pertanto, escluso che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso abbia efficacia reale che comporterebbe, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine.


A.M.C.

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