Ott

28

09

(A) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO N. 106/2009

Dal 20 agosto 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale ha apportato sostanziali modifiche al Testo Unico della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tra le diverse correzioni apportate, alcune meritano una particolare attenzione consideratane la rilevanza.
In particolare, dopo la delega di funzioni da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 16, D.lgs. 81/08, con i dovuti limiti e condizioni, è stato introdotto il comma 3-bis con il quale viene riconosciuta, in presenza del consenso del datore di lavoro, la facoltà di delega anche al soggetto delegato, con esclusione di una ulteriore possibilità di delega. Inoltre è stato esplicitato in modo chiaro, e con il solo riferimento al datore di lavoro, che l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.
Con riferimento alla consegna del documento di valutazione dei rischi al RLS, già previsto tra gli obblighi del datore di lavoro, nel correttivo viene esplicitato in modo chiaro che il documento è consultato esclusivamente in azienda. Il DVR, inoltre, potrà essere consegnato non più solo in formato cartaceo, ma anche in forma elettronica e potrà essere reso operativo in alternativa alla data certa, attraverso la sottoscrizione del documento stesso da parte del datore di lavoro (in qualità di soggetto giuridicamente responsabile, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e del medico competente ove nominato. Per le aziende di nuova costituzione, inoltre, è stato regolamentato il termine per la redazione del DVR, ossia entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Per quanto attiene le comunicazioni degli infortuni sul lavoro, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare informazioni all’Inail e all’IPSEMA, nonché al Sistema Informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai soli fini statistici/informativi, se l’infortunio ha una durata di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento), e ai fini assicurativi se viceversa il sinistro comporta una assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.
Quanto alla comunicazione del nominativo del RLS (art. 18, comma 1, lett. aa) ), va effettuata non più annualmente, ma solo in caso di elezione, designazione o cambiamento dei nominativi già comunicati.
Ed inoltre, in virtù delle modifiche apportate all’art. 41 del T.U. viene, altresì riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di sottoporre i lavoratori a visita medica preassuntiva, prima vietate, ovvero prima dell’assunzione, su scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl. La sorveglianza sanitaria deve comprendere anche una visita di idoneità alla mansione nelle ipotesi in cui l’assenza dal lavoro del dipendente per motivi di salute sia per un periodo superiore a 60 giorni continuativi. Rispetto alla formulazione originaria, poi, viene abrogato l’obbligo a carico del medico competente di inviare, in forma telematica, all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Nell’ambito degli appalti, al fine di semplificare gli adempimenti meramente formali, il decreto correttivo ha espressamente esonerato il datore di lavoro dalla redazione del Documento di valutazione dei rischi in caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori/servizi di durata non superiore a 2 giorni che non comportino per i dipendenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari, di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/08.
L’art. 27 del T.U., come modificato dal decreto 106/09, ha poi istituito, per il solo settore dell’edilizia, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per gli appalti e l’acceso ad agevolazioni e finanziamenti, denominato “patente a punti”, il quale permetterà la qualificazione dei predetti soggetti mediante il ricorso ad un sistema a punti soggetto a progressiva decurtazione a seguito di eventuali violazioni accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la finalità di un simile sistema è quella della continua verifica dell’idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi, nell’ipotesi di eventuali infrazioni accertate dagli organismi competenti che comportino l’azzeramento del punteggio stesso, la conseguenza sarà l’esclusione dell’impresa dall’attività lavorativa.
In tema di formazione, invece, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del T.U., viene estesa anche ai dirigenti la formazione già obbligatoria per i preposti aziendali in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Ed inoltre, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro, ai fini dell’erogazione della formazione stessa, di ricorrere agli organismi paritetici ex art. 51 T.U., alle scuole edili (se esistenti) e alle associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori.
Si segnala, infine, una generalizzata riduzione delle sanzioni di carattere amministrativo e penale previste nella versione originaria del Testo Unico. E’ stata prevista la pena dell’arresto solo in caso di mancata effettuazione e redazione del DVR, nell’ipotesi di attività disciplinate dal titolo IV, nei casi di compresenza di più imprese con l’impiego di un organico non inferiore a 200 dipendenti al giorno e nell’ipotesi in cui il datore non abbia ottemperato al provvedimento di sospensione dell’attività nella fattispecie di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. Sempre in riferimento all’apparato sanzionatorio, viene introdotto l’art. 301-bis, con cui è prevista l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione nei casi di inosservanza degli obblighi a carico del datore puniti con sanzioni amministrative.

F.D.S.

Per visionare il Testo Unico Sicurezza coordinato con il D.lgs. n. 106/2009:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/88EB5823-1FC9-403F-86E7-051227F6B32C/0/DLgs812008_11092009.pdf