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(DS)IL PAZIENTE DI UNA STRUTTURA OSPDELIERA NON È UN “CONSUMATORE” (Cass. 02.04.2009 n.8093)


La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha statuito che gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale non devono esser qualificati quali consumatori, come tali, non possono usufruire delle tutele approntate dal codice del consumo.
La pronuncia in commento, negando l’applicazione del principio sancito dall’art.33 del Codice del Consumo (relativo al Foro di competenza) ai rapporti di consumo o di utenza con gli enti ospedalieri pubblici o privati in convenzione, contravviene a quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in pronunce antecedenti, pur recenti: n.20 e n.4745 del 2009. Queste ultime, fautrici di una interpretazione estensiva del principio, hanno sostenuto che la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o convenzionata ha natura contrattuale e che il Codice del Consumo si applica pertanto, sia pure solo tendenzialmente, anche al consumatore-utente del servizio pubblico, quale contraente debole del rapporto con l’imprenditore/professionista.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Suprema Corte nella sentenza n.8093, pur prescindendo dalla soluzione del dubbio sulla origine contrattuale o meno della fonte del rapporto che si instaura tra la struttura ospedaliera pubblica ed il paziente che ad essa si rivolge, rilevano:
1) che l’azienda ospedaliera pubblica (e parimenti quella convenzionata) non riveste la qualità di professionista ex art. 3 lett. c) del Codice, considerato che, pur se gestita con criteri manageriali, non agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, ossia non svolge un’attività economica, non essendo soggetta al rispetto il principio di economicità e l’erogazione è assicurata anche se cagiona perdite; né, tanto meno, svolge un’attività professionale ex artt.2229 c.c. ss.;
2) che il Servizio Sanitario Nazionale è organizzato su base territoriale, e ciò lega l’ospedale al territorio del suo bacino di utenza rendendo del tutto peculiare e non assimilabile agli altri rapporti

Alla luce, dunque, di quanto esposto, “il rapporto tra cittadino/utente e la Sanità pubblica o privata convenzionata, ai sensi del d.lgs. 206/2005, non si può qualificare quale contratto, trattandosi soltanto dell’adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalle leggi”

LCO

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