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(DT) IL FONDO PATRIMONIALE NON SOTTRAE DALLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA (Cass. 07.10.2009 n. 38925)
Con la decisione in esame, la Corte ha confermato il sequestro di beni immobili di una società fatti confluire prima dell’accertamento fiscale da padre, madre e figlio in un fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, è stato rilevato che gli atti posti in essere dagli indagati sono stati indubbiamente idonei a diminuire le garanzie patrimoniali del Fisco. Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
Precisa la Cassazione che, con la costituzione di un tale fondo, alcuni beni immobili vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, pertanto, dovrebbero essere parzialmente sottratti all’espropriabilità. Invero, a norma dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale, tuttavia, non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell’obbligazione tributaria.
F.D.S.
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