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(DUE) FARMACI: DISTINZIONE TRA PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE (CGCE 02.04.2009 C 421/07)
La Corte di Giustizia con la sentenza in epigrafe ha stabilito alcuni principi in materia di pubblicità dei farmaci che potranno senz’altro trovare applicazione anche in altri settori della pubblicità.
La questione portata all’attenzione del giudice comunitario riguardava la divulgazione, da parte di un giornalista danese, di alcune informazioni su un farmaco, ritirato dal commercio nel 1999. In particolare, la Corte era chiamata a chiarire alcuni aspetti in materia pubblicitaria particolarmente delicati quali: la valutazione dei criteri di distinzione tra “pubblicità” e “informazione” e della possibile configurabilità di una “pubblicità” ove il messaggio non provenga dal soggetto che vende il bene o il servizio e che quindi ha un interesse diretto alla promozione, ma da un soggetto terzo nella specie un giornalista.
La Corte accogliendo le conclusioni del giudice danese afferma che l’art. 86, n. 1, della Direttiva 2001/83, definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» come «qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali»: in questo senso, dalla mera lettura della norma, si evince che tale definizione pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio che deve essere “promozionale”, mentre non contiene alcuna indicazione relativamente alle persone che divulgano tale informazione.
Conseguentemente, secondo i giudici, la formulazione della direttiva 2001/83 non esclude che possa aversi “pubblicità” anche ove il messaggio provenga da un terzo (come un giornalista). In sostanza il messaggio, ove abbia finalità promozionali, può essere qualificato come “pubblicità” anche quando è realizzato da un terzo indipendente ed al di fuori di un’attività commerciale e industriale.
Precisa poi la Corte che starà ai singoli giudici nazionali verificare, nei singoli casi, se sussisteva una “finalità promozionale” oppure se si trattava di mera informazione, rientrante in questo senso nella diversa sfera della libertà di pensiero.
In questo senso, secondo i giudici comunitari l’eventuale presenza o assenza di un rapporto con l’impresa produttrice o distributrice del farmaco costituisce uno degli elementi, ma non l’unico di questa valutazione: altre circostanze rilevanti possono essere la natura dell’attività svolta e il contenuto effettivo del messaggio.
La circostanza soggettiva che chi firma sia un giornalista non esclude la configurabilità del testo come “pubblicità”poiché ciò che rileva non è chi scrive ma “cosa” viene scritto e “come”: in altre parole la sussistenza o meno uno scopo promozionale.
A.M.C.
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