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(DLS) NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL MEDICO CHE TIMBRA IL CARTELLINO (Cass. 15.06.2009 n. 13858

La prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo - ha affermato la Corte - non può che essere apprezzata avuto riguardo, e al carattere professionale dell'attività espletata, che rende superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce.

La Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un libero professionista in favore di una organizzazione imprenditoriale) l'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere accertato o escluso sulla base di elementi complementari e sussidiari quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenza fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico.

Nella specie - ha osservato la Cassazione - la Corte di merito si è sostanzialmente adeguata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto ha fondato la propria decisione sul rilievo che il datore di lavoro, attraverso la timbratura del cartellino, esercitava il proprio controllo sull'osservanza da parte della lavoratrice dell'orario di lavoro esplicando in tal modo il proprio potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

Inoltre, ha aggiunto la Suprema Corte, dalle deposizioni dei testi si evince che il responsabile tecnico sanitario della Casa forniva le direttive di lavoro e stabiliva gli orari dei medici secondo le esigenze della Casa e che la lavoratrice chiamata, su disposizione del predetto responsabile, in caso di necessità anche durante il servizio notturno.

Risultando dimostrata la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale - ha concluso la Corte - correttamente e con motivazione adeguata, il giudice di appello ha, quindi, ritenuto la sussistenza tre le parti di un rapporto di lavoro subordinato.


MG

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