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(DT) NIENTE IRAP PER CONSULENTI E MEMBRI DEI COLLEGI SINDACALI (Cass. 28.05.2009 n. 12653)
La Suprema Corte di Cassazione, intervenendo nel dirimere un contrasto sull’Irap, ha sancito, con la sentenza del 28 maggio 2009, n. 12653, l’esenzione dal pagamento dell’imposta in questione per consulenti e membri del collegio sindacale.
Non è, dunque, assoggettato ad Irap il libero professionista che si avvalga, per l’esercizio della professione, di una struttura organizzativa esterna, nel caso di specie rappresentata dalla società a cui è rilasciata la consulenza.
Sulla stessa linea della pronuncia dello scorso anno riguardante i liberi professionisti amministratori di società, i giudici di legittimità hanno, infatti, rammentato ai contribuenti che “il presupposto dell’imposta per gli esercenti le attività professionali è costituito dal possesso da parte del contribuente di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui.”
LCE
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