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DL) IL DIPENDENTE NON HA TITOLO PER IMPUGNARE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ADOTTATO DA UN ORGANO SOCIETARIO SPROVVISTO DEI NECESSARI POTERI (Cass. 25.06. 2009 n. 14952)
La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 giugno 2009, n. 14952, ha affermato la mancanza di legittimazione attiva del prestatore di lavoro dipendente di una persona giuridica nell’azione di dichiarazione dell’illegittimità di un provvedimento disciplinare ingiuntogli da un organo societario privo di poteri.
Nel caso di specie si trattava di un dipendente di una banca che aveva ricevuto numerosi addebiti e conseguentemente gli era stato intimato il licenziamento disciplinare dall’Amministratore delegato anziché dal Comitato Esecutivo, così come indicato, per il caso del personale direttivo, nel regolamento interno adottato con delibera del Consiglio d’Amministrazione.
Il Supremo Collegio, confermando una precedente pronuncia (Cass. 11133/2004), ha qui statuito che “nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una persona giuridica, l’emanazione di un provvedimento disciplinare da parte di un organo privo al riguardo del potere di rappresentanza non comporta la nullità del provvedimento stesso, bensì la sua annullabilità, che può essere fatta valere solo dallo stesso datore di lavoro.” L’atto, d'altra parte, potrebbe anche essere ratificato da parte del medesimo datore di lavoro a norma dell’art. 1399 c.c.
LCE
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