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(DL) RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INFORTUNIO IN ITINERE (Cass. 18 maggio 2009 n. 11417)
Con la sentenza del 18 maggio 2009, n. 11417 la Corte di Cassazione ha dettato una pronuncia fortemente garantista nei confronti del lavoratore in tema di risarcibilità da infortunio in itinere. I giudici di legittimità hanno, infatti, statuito la risarcibilità del danno procurato dai dipendenti nell’apprestarsi ad uscire dal luogo di lavoro transitando per un ingresso pericoloso, piuttosto che per quello ordinario.
L’azione in questione secondo la Suprema Corte non rientra, in particolare, nel rischio elettivo costituente il limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, che è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa (intesa in senso lato).
Pertanto, i comportamenti del lavoratore non arbitrari, comunque ricollegabili a finalità aziendali e motivati dall’espletamento dell’attività lavorativa, seppur imprudenti ed evitabili, sono risarcibili in quanto non configurano né ipotesi di rischio elettivo, né tanto meno atti volontari posti in essere con negligenza, imprudenza o imperizia.
LCE
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