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DL) APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA LEGGE N. 223 DEL 1991 AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI DEI GIORNALISTI COLLABORATORI FISSI (Trib. Bari ordinanza 26.05.2009

Con la recente ordinanza del 26 maggio 2009, il Tribunale di Bari afferma un importante principio di diritto in tema di applicabilità della legge n. 223 del 1991 al settore giornalistico e segnatamente nel caso di licenziamento di collaboratori fissi.

Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la legge n. 223 del 23 luglio ’91 ha dettato all’articolo 24 una disciplina del licenziamento per riduzione di personale Si a carattere generale, di cui è prevista l’eccezionale non applicazione solo nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. L’articolo 24 non contiene alcuna deroga espressa per i dipendenti di imprese editrici, né segnatamente per i giornalisti. Anzi, il terzo comma dell’articolo 16 della medesima legge pone a carico dell’Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) l’indennità di mobilità in favore dei lavoratori disoccupati, in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 citato. Sicché può ritenersi che al licenziamento collettivo dei giornalisti si applicano le ordinarie garanzie procedimentali e i criteri legali di scelta previsti dalla legge in generale.

Conseguentemente, la legittimità o meno dei licenziamenti collettivi dei giornalisti deve essere valutata sulla base dell’articolo 24 della legge n. 223 quanto ai presupposti sostanziali e procedimentali del recesso e quanto ai criteri legali di scelta,, in quanto non esiste in materia una disciplina speciale per il settore dell’editoria.

Premesso ciò, non è fondata – ha affermato il Giudice di merito – l’eccezione secondo cui la normativa in esame sarebbe inapplicabile ai collaboratori fissi di cui all’art. 2 CNLG, categoria di lavoratori che, per quanto dotati di margini di autonomia, sono pur sempre inquadrati in un rapporto di lavoro connotato dalla subordinazione con ogni conseguenza di legge.
MG
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