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(DL) IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE IL MOBBING NON RIENTRA TRA LE MALATTIE PROFESSIONALI: L’INCLUSIONE SPETTA AL LEGISLATORE (Consiglio di Stato, 17.03.2009, n. 1576)

I disturbi psichici provocati dal mobbing non possono essere considerati automaticamente come malattie professionali.
Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso dell’INAIL, l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro avverso la sentenza di primo grado che aveva disposto l’annullamento della Circolare dell’Istituto, riguardante i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e la diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche.
L’Ente di assicurazione, nell’esplicare le modalità di trattazione delle denunce delle malattie rispetto alle quali sussiste per il lavoratore l’onere di provare che abbiano avuto causa nell’esercizio dell’attività lavorativa, elencava il fenomeno del mobbing quale possibile causa di malattie professionali. Secondo i Supremi giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto le patologie indicate nella circolare non possono essere considerate come malattie professionali dal momento che hanno origine non dallo svolgimento di un’attività lavorativa considerata rischiosa dalla legge ma da modalità di organizzazione aziendale delle attività lavorative che non costituiscono una categoria di rischio specifico.
I giudici amministrativi hanno inoltre chiarito che soltanto il legislatore può ampliare l’ambito del rischio assicurato e considerare come malattie professionali le patologie collegate alla generale organizzazione aziendale del lavoro. Attualmente possono essere indennizzate le malattie definite professionali dal legislatore, (le cosiddette malattie tabellate), e le patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle delle malattie professionali, hanno causa nell’esercizio delle lavorazioni considerate pericolose dal legislatore stesso.
Il Consiglio di Stato ha inoltre annullato il decreto ministeriale relativo all’individuazione delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia nella parte in cui, tra le malattie la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità, aveva inserito le malattie psicosomatiche derivanti da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro in quanto, trattandosi di malattie non legate allo svolgimento delle lavorazioni protette ma all’organizzazione del lavoro, non possono essere inserite nelle tabelle delle malattie che devono essere denunciate e che possono dare luogo all’indennizzo.

MG

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