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(DL) DIPENDENTE PUBBLICO CONDANNATO PER CONCUSSIONE? LICENZIAMENTO LEGITTIMO! (Cass., 06.03.2009, n. 5581)
È legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente comunale condannato in sede penale per concussione. E a nulla vale invocare il principio di autonomia tra processo penale e processo civile per contestare la legittimità del provvedimento.
Sono questi gli importanti principi fissati dalla sezione Lavoro della Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 5581 del 21 gennaio 2009, depositata il 6 marzo 2009.
La Corte di Cassazione ha così confermato la validita' del provvedimento assunto dal Comune di Roma nei confronti di un dipendente condannato per aver indotto un imprenditore a versargli delle somme per evitare una contravvenzione.
Il dipendente aveva impugnato il licenziamento affermando che esso non poteva basarsi sulle risultanze del processo penale, condotto con il rito abbreviato, ma avrebbe dovuto essere assunto dopo un giudizio civile, del tutto autonomo rispetto a quello penale. Ed inoltre aveva osservato che nel decidere il licenziamento l'amministrazione non aveva tenuto conto del fatto che la condanna era stata sospesa con la condizionale.
In tema di pubblico impiego, ha prima di tutto affermato la Corte, la condanna penale comporta di per se' il venir meno della fiducia che deve esistere nel rapporto di lavoro e questo e' sufficiente a giustificare il recesso da parte dell'amministrazione. Ed anche a prescindere da cio', lo stesso contratto collettivo di comparto considera giusta causa di licenziamento l'aver riportato una condanna penale per un grave reato commesso con l'abuso della funzione pubblica rivestita.
L'invocato canone di autonomia tra il processo penale e quello civile non rileva, poi, in quanto "la motivazione del recesso fa leva non solo sul fatto storico che sia stata irrogata al lavoratore stesso una condanna penale, ma anche sulla nuova valutazione del fatto oggetto di accertamento, anche in sede disciplinare".
MG
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