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(DL) NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LA COMUNICAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI VIA TELEFAX PUO’ ESSERE RITENUTA VALIDA (Cass. 20.03.2009, n.6911)

La Suprema Corte, con sentenza in epigrafe, ha riconosciuto la validità delle giustificazioni trasmesse via telefax, costituendo tale modalità di comunicazione, un sistema di posta elettronica volto a comprimere i tempi di trasferimento della corrispondenza.

Nella fattispecie de quo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, con la quale si statuiva l’illegittimità del licenziamento, poiché intimato tardivamente, in violazione dei termini stabiliti dal ccnl applicato al rapporto di lavoro.

L’autorità giudiziaria, richiamando quanto già sancito in precedenti pronunce, secondo cui le riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall’art.2712 c..c formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, ha ritenuto adempiuto l’onere probatorio gravante sul dipendente sulla base di due argomenti: 1. la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del datore del lavoro; 2. la circostanza che l’utilizzo delle telefax fosse abituale strumento di comunicazione tra le parti ( il numero telefonico cui era stato inoltrato il messaggio era lo stesso indicato sulla lettera di assunzione).

In ragione di quanto sopra affermato, la Suprema Corte ha stabilito che nei procedimenti disciplinari, ai fini della emanazione del relativo provvedimento, fa fede la data delle giustificazioni anticipate via fax.

LCO

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