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(DF) IL TRADIMENTO NON E’ CAUSA ESCLUSIVA DI SEPARAZIONE SE IL MARITO TACE LA PROPRIA INCAPACITA’ GENERANDI (Cass., 27.01.2009, n.6697)
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza in epigrafe, ha ribadito il principio, ripetutamente affermato ed oramai del tutto consolidato in giurisprudenza, secondo cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, di cui all’art.143 Cod. Civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Ad una simile regola, proseguono i giudici di legittimità, non si sottrae, neppure, l’infedeltà di un coniuge, la quale può essere rilevante al fine della addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sulla unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima (come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell’altro coniuge ovvero ad altre ragioni, e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà).
Ebbene, in applicazione di un simile principio, la prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto che il tradimento della moglie non è causa esclusiva di separazione se il marito le ha nascosto, prima delle nozze, la propria incapacità “generandi”, in violazione dell’obbligo di lealtà, perciò lesivo del diritto della donna alla autonoma determinazione al matrimonio ed alle aspettative di armonica vita sessuale nella sua proiezione verso la procreazione, costituente una dimensione fondamentale della persona nonché una delle finalità del matrimonio.
Spetterà, pertanto, al giudice di rinvio stabilire se l’infedeltà del coniuge sia stata rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura coniugale, oppure, se non abbia avuto rilevanza in quanto intervenuta solo quando la frattura del matrimonio era già diventata irreversibile per le trasgressioni dei doveri matrimoniali in cui era incorso l’altro coniuge.
CI
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