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(DPE) SI ALLE INTERCETTAZIONI CON ASCOLTO REMOTOTIZZATO CHE SONO SOLO DI PASSAGGIO NELLA PROCURA (Cass., 29.01.2009, n.208)
La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha dichiarato legittimo il ricorso alla tecnica del cd. detto ascolto remotizzato (roaming), con il quale l’intercettazione che, tecnicamente avviene presso la Procura della Repubblica, è ascoltata e scaricata su dvd presso gli uffici della polizia giudiziaria.
Nella fattispecie de quo, la Corte ha respinto il ricorso di un indagato, sottoposto a carcere preventivo, che aveva chiesto l’inutilizzabilità delle intercettazioni fatte nei locali della Procura e lì raccolte su un server, ma subito “remotizzate” presso la polizia che le aveva scaricate su cd e dvd.
Così, l’autorità giudiziaria, ribadendo quanto già statuito in precedenti pronunce, limita l’applicazione della sanzione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni: a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati ed incaricati nel procedimento, dei consulenti tecnici ecc; laddove siano oggettivamente, per esclusione, non consentite ai sensi dell’art.266 c.p.p.; laddove non siano autorizzate; non siano state eseguite mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti; nei casi in cui non sia stato redatto verbale delle relative operazioni o non siano state registrate.
Conformemente a quanto già sancito dalla Sezioni Unite della medesima Corte, n.36359/2008, si ribadisce la ratio sottostante alla disciplina delle intercettazioni, la quale mira a garantire la regolarità, la genuinità e la riservatezza delle stesse, ma non ostacolare o rendere più “tortuose” le indagini.
LC
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