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(A) SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (Dl 25.06.2008 n. 112)
Il limite legale, di due anni, di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, è venuto meno. Adesso può durare anche meno di due anni ma, non può essere superiore a sei. Si rimanda così alla regolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale, che potrà individuare percorsi formativi “personalizzati” di durata anche inferiore ai due anni purchè non vadano contro la natura del contratto e la qualificazione da perseguire e conseguire con esso.
Il Legislatore ha previsto la possibilità del datore di lavoro di trasformare anticipatamente, ed in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro. Dal contratto di apprendistato si passa ad un contratto a tempo indeterminato che, per un anno, conserverà lo stesso regime contributivo del primo.
L'articolo 23 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 ha introdotto il nuovo comma 5 ter dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 secondo cui in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5, pertanto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro, ovvero agli enti bilaterali che ne determineranno il monte ore necessario ad ottenere una formazione esclusivamente aziendale, sempre da questi stabilita anche nel suo significato.
L’entrata in vigore del Decreto, trasformato in Legge, ha abrogato: i) la comunicazione, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell’apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell’apprendista; ii) l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane; iii) l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti.
AA
Si segnala che il DL è a Vs disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.