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(DF) IL FIGLIO SI RIFIUTA DI INCONTRARE IL PADRE? LA EX MOGLIE NON COMMETTE REATO (Cass., 04.02.2009, n. 4946)

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato “manifestamente infondato” il ricorso di un padre che addebitava all’ex moglie la violazione del suo diritto di trascorrere il periodo estivo con la figlia, così come era stato stabilito in sede giudiziaria.
La Corte, confermando quanto era stato statuito nei precedenti gravami di giudizio, ha ritenuto infondata la notizia criminis, stabilendo che la madre (affidataria o convivente) non risponde del reato di mancata esecuzione dell’ordine del giudice se il figlio si rifiuta di rispettare gli incontri.
A ciò si aggiunga che, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha disposto che l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore “…possono essere oggetto di valutazioni di esperti in materia psicologica…” solo in casi di gravissime e particolari ragioni.

LC

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