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(DPE) FALSIFICARE IL MODELLO F24 SI FA PIU’ GRAVE (Cass., 24.09.2008 n. 36687)

La sentenza n.36687 del 24 settembre 2008 della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, dopo aver definito la natura giuridica del modello F24, ha sancito che la falsificazione di tale modello costituisce reato. Infatti, la Corte ha stabilito che tale documento, quando è utilizzato per il pagamento di contravvenzioni relative a irregolarità fiscali, ha natura giuridica di attestato di altri documenti. Dunque, quando il modello deriva da contravvenzioni inflitte al contribuente esso ha valore di quietanza liberatoria del pagamento, e pertanto assume la veste di attestazione piuttosto che di certificazione. Gli attestati sono “documenti di carattere derivativo, sinteticamente riproduttivi di altri atti originali, ai quali l'autore fa riferimento per approntare il contenuto”, dunque la loro contraffazione è un reato.
È altresì determinante la qualifica dell’autore ai fini della punibilità. Infatti a seconda che l'autore sia un pubblico ufficiale o un privato, la falsificazione va sanzionata sulla base degli articoli 478 e 482 del Codice penale. La sanzione comminata consiste, quindi, nella reclusione di 3 anni, oppure di 1 anno, a seconda che l'autore sia un pubblico ufficiale o un privato.
A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 36687/2008 della Quinta sezione penale depositata lo scorso 24 settembre. La pronuncia è intervenuta per confermare la condanna inflitta sia in primo grado sia in appello a un finanziere che era stato accusato di avere effettuato per conto terzi versamenti all’Agenzia delle Entrate con il modello F24 per una somma inferiore a quella pattuita e di avere poi falsificato il modello stesso per fare risultare come pagata la somma effettivamente dovuta.


A.M.C.

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