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(DL) LICENZIAMENTO COLLETTIVO LEGITTIMO ANCHE SE L’AZIENDA NON INDICA LE POSIZIONI PROFESSIONALI ECCEDENTI (Cass., 13.01.2009, n. 505)
Con la sentenza del 13 gennaio 2009 n. 505 la Suprema Corte di Cassazione ha disposto che, se l’azienda pone in essere un piano di ridimensionamento dell’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo di lavoro, non è necessario che la stessa, nell’avviare l’iter del licenziamento collettivo per riduzione del personale e la relativa procedura di mobilità, debba indicare le posizioni professionali eccedenti.
Per i giudici di legittimità, infatti, l’azienda può limitarsi ad indicare il numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda.
Così la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento intimato da Poste italiane per riduzione di personale, perché l’azienda non aveva adempiuto l’onere di specificare l’eccedenza ufficio per ufficio, indicando gli addetti alle mansioni concrete ritenute non più utili per l’organizzazione.
La sentenza impugnata ha violato le disposizioni dell’articolo 1 e, conseguentemente anche dell’articolo 4, comma terzo, della legge 223/91. L’articolo 1 perché «ha negato la facoltà di Poste italiane, che svolge l’identica attività produttiva sull’intero territorio nazionale, di decidere il ridimensionamento dell’impresa con esclusivo riguardo alla consistenza complessiva del personale ed al fine di ridurre i costi di gestione». Insomma, ha sottoposto a controllo giudiziale la scelta imprenditoriale. L’articolo 4, comma 3, perché la sufficienza dei contenuti della comunicazione di avvio della procedura ai sindacati deve essere valutata con riferimento ai motivi, esternati nella stessa comunicazione, che determinano l’eccedenza e alle misure proposte dallo stesso imprenditore per attenuare l’impatto sociale dei licenziamenti.
In relazione al progetto aziendale di riduzione del personale non sarebbe stata coerente l’indicazione di uffici o reparti con eccedenze, coincidendo la «collocazione» dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale. Né avrebbe avuto alcun senso la specificazione delle concrete posizioni lavorative che si intendevano eliminare, risultando tale profilo completamente estraneo alle ragioni della decisione imprenditoriale.
MG
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