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(DM) L'ACCOSTAMENTO FRA DUE NOTIZIE VERE PUO' AVERE EFFETTI DIFFAMATORI (Cass., 13.01.2009, n. 482)

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 gennaio 2009 n. 482, afferma un importante principio sul rapporto di interazione tra testo e contesto in materia di diffamazione.
I giudizi di legittimità, richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ribadiscono come l’evento lesivo della reputazione altrui ben possa realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria.
Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono.
Pertanto, è necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico.
Le parole, nel loro contesto, possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, sicchè ricostruire il dato materiale dell’illecito vuol dire risalire alla significazione assunta dalle parole come risultato finale.
Se quest’ultimo si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale risultato potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

MG

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