Ott
16
NON È DIFFAMAZIONE CRITICARE I PRODOTTI DEL CONCORRENTE (Cass. Pen., 24. 09.2008, n. 36623)
E’ possibile criticare i prodotti del concorrente: è questo implicitamente ciò che ha stabilito la sent. n. 36623 del 14 settembre scorso della Quinta Sezione Penale della Cassazione.
Infatti, i giudici della Suprema Corte nella detta sentenza hanno ritenuto non configurabile il reato di diffamazione nel fatto di aver criticato in pubblico i prodotti di un’azienda concorrente in quanto le critiche erano basate sul rapporto qualità-prezzo delle merci concorrenti e, quindi, erano rivolte esclusivamente al prodotto, senza il coinvolgimento di alcun apprezzamento nei confronti del venditore, inteso sia come società commerciale che come persona fisica-amministratore della società.
Pertanto, un giudizio di tale genere – ha ritenuto la Cassazione – “non si traduce in una lesione della reputazione altrui, ove rimanga assente […] qualsiasi commento che investa l’onesta e la correttezza del concorrente”.
Occorre precisare che, nonostante la ritenuta non configurabilità del reato, ad ogni modo resta aperta la possibilità che in una situazione come quella descritta si concreti un illecito civile nei casi in cui ricorrano i presupposti della concorrenza sleale di cui all’art. 2598, c. 1, n. 2, c.c..
F.M.
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.