Ott

15

08

(DPR) OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI PRIVACY

Dalla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 196/2003 deriva una serie di obblighi in capo alla parte datoriale del rapporto di lavoro. Invero, durante tutto lo svolgimento del relativo rapporto, ma anche nella fase precedente all’assunzione, il datore di lavoro viene in possesso di informazioni relative la sfera personale e professionale del dipendente. Tali informazioni devono essere trattate secondo precise modalità stabilite dal c.d. Codice della privacy nonché dai relativi provvedimenti del Garante.

In primo luogo, le notizie riguardanti il lavoratore si distinguono in:
- dati di cui è vietata in ogni caso la raccolta: si tratta di quei dati che si riferiscono alle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore e quelli irrilevanti ai fini della valutazione delle sue capacità professionali;
- dati sensibili: sono quei dati idonei a rilevare l’origine etnica o razziale, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche e sindacali del lavoratore o il suo stato di salute e non possono essere raccolti se utili a discriminare il lavoratore;
- altri dati: quelli non rientranti nelle due precedenti categorie.

Il datore di lavoro, dopo aver informato i lavoratori circa la titolarità e gli eventuali soggetti responsabili del trattamento, le modalità e le finalità dello stesso, l’ambito di diffusione dei dati, i diritti riconosciutigli dalla legge e le eventuali conseguenze del diniego del consenso al trattamento, deve richiedere in forma scritta ai suoi dipendenti il consenso al trattamento dei loro dati. Per il trattamento dei dati sensibili è necessaria ex art. 26 l’autorizzazione del Garante della privacy. Da ultimo, in alcune ipotesi tassativamente indicate dall’art. 37 (ad. es. quando il trattamento riguarda dati genetici o biometrici oppure dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato trattati per specifici fini) deve anche procedersi alla previa notificazione al Garante.

Per quanto riguarda, infine, l’utilizzo della posta elettronica e di internet da parte dei dipendenti il Garante – nel rispetto del divieto ex art. 4 St. Lav. dell’uso di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori – ha fornito precise direttive in materia cui i datori devono uniformarsi, ad. es. informando preventivamente i lavoratori in modo chiaro delle modalità di utilizzo della posta elettronica e di internet e prevedendo misure in grado di prevenirne il rischio di utilizzi impropri.
Nel rispetto di tali obblighi e dei principi di pertinenza e non eccedenza, il datore di lavoro può verificare il corretto utilizzo della posta elettronica aziendale da parte dei suoi dipendenti. Analoghe considerazioni possono estendersi all’utilizzo di tutti gli altri strumenti informatici dell’azienda e dei sistemi telefonici aziendali (sia fissi che mobili).
È consigliata ai datori di lavoro l’adozione di un regolamento relativo all’utilizzo da parte dei lavoratori dei sistemi informatici e telefonici aziendali.

F.M.

Si segnala che la normativa in materia è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.