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(DLS) GIURISPRUDENZA DI MERITO: PRECISATE ALCUNE DIFFERENZE TRA LAVORO SUBORDINATO ED ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE (Tribunale Roma, 29.04.2008, n. 7592)

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Roma ha ribadito alcuni aspetti differenziativi tra il rapporto di lavoro subordinato e l’attività libero-professionale.
Il caso prende le mosse dal ricorso promosso da una biologa la quale aveva richiesto, nei confronti della casa di cura presso la quale svolgeva la sua attività professionale, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Così, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che l’elemento determinante, ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro del personale delle case di cura, è la soggezione o meno al potere etero-direzionale della struttura sanitaria.
Pertanto, aderendo alla prospettazione difensiva della casa di cura, il Giudice ha rigettato il ricorso della biologa ritenendo che la stessa non avesse provato l’assoggettamento al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro. Infatti, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l’assenza di specifiche direttive e/o imposizioni, di contestazioni di addebito e sanzioni o, comunque, di particolari controlli sulla prestazione della lavoratrice. Anzi, dall’audizione dei testi è emersa la capacità di autodeterminazione della biologa nella regolamentazione della prestazione, al fine di assicurare il regolare servizio richiestogli dalla struttura sanitaria, senza la sussistenza di specifici vincoli, anche per ciò che concerne l’orario di lavoro, i permessi e la programmazione delle ferie.
La pronuncia, quindi, pur ribadendo che “nei rapporti lavorativi caratterizzati da alta professionalità del lavoratore il vincolo di dipendenza gerarchica risulta rarefatto”, ha rilevato che “nel caso di specie di tale vincolo non appare esservi alcun, seppur timido, indice apprezzabile. L’accertato svolgimento di attività libero professionale in piena autonomia, con i soli limiti imposti dalle necessità di assicurare il servizio, comporta il rigetto di tutte le domande avanzate in ricorso, le quali hanno come presupposto l’instaurazione tra le parti di rapporto di lavoro subordinato”

FM

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