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(DF) LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE E’ INDIPENDENTE DALLE STATUIZIONI PATRIMONIALI OPERANTI TRA LE PARTI (Cass., 23.06.2008, n.17017)
I giudici della Suprema Corte, nella recente sentenza ivi esaminata, hanno ribadito la piena autonomia e indipendenza, ai sensi dell’art 5 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, come modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, dell’assegno divorzile rispetto alle statuizioni patrimoniali operanti fra le parti, prescindendo dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione.
Pertanto, la determinazione dell’assegno divorzile costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che la posizione economica con riferimento alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui risulti idoneo a fornire adeguati elementi di valutazione.
Ne consegue, dunque, che l’entità dell’assegno in questione può essere determinato in misura superiore a quello dell’assegno corrisposto durante la separazione.
CI
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