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(DF) L’INFEDELTA’ DEL CONIUGE RILEVA AI FINI DELL’ADDEBITO SOLO QUANDO SIA STATA CAUSA O CONCAUSA DELLA FRATTURA DEL RAPPORTO CONIUGALE (Cass., 11.06.2008, n.15557)
La Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi in ordine ai presupposti richiesti per l’addebito della separazione, ha affermato che il giudice investito della questione, non solo, è chiamato ad accertare la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri coniugali espressamente sanciti dall’art.143 c.c., ma, altresì, deve verificare che tale violazione abbia causato o partecipato a causare la situazione di conflittualità tra i coniugi.
Pertanto, proseguono i giudici di legittimità, l’infedeltà di uno dei coniugi, pur costituendo una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali sanciti ex lege, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche qualora risulti non aver spiegato incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della medesima. Ciò accade quando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà.
Il giudice, pertanto, ai fini della pronuncia di separazione con addebito, deve accertare e valutare il comportamento dei coniugi e stabilire se l’infedeltà abbia causato, o partecipato a causare, la frattura dell’unità coniugale e l’impossibilità di prosecuzione della stessa.
CI
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