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(DL) INESISTENZA DI UN OBBLIGO DI GARANTIRE PARITA’ DI LIVELLO TRA DIPENDENTI CHE SVOLGANO MEDESIME MANSIONI (Cass. 13821 del 27.05.2008)

Al fine di accertare il corretto inquadramento giuridico di un lavoratore subordinato occorre accertare in fatto le attività lavorative del dipendente e porre all’esito in confronto le precitate con le qualifiche ed i gradi previsti dal contratto collettivo Del tutto irrilevante l’espletamento di medesime mansioni da parte di lavoratori con inquadramento superiore non esistendo nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, l’obbligo di garantire parità di trattamento, e dunque di livello, tra dipendenti che svolgano medesime mansioni. Neppure a riguardo può ritenersi una circostanza fattuale a valenza decisiva ai fini del corretto inquadramento del dipendente l’aver attribuito al lavoratore un particolare nomen iuris generalmente rinvenibile nelle categorie superiori. Per quel di interesse nel caso di specie non si è ritenuto sufficiente, al fine di qualificare una posizione quale dirigenziale, l’aver attribuito al lavoratore la nomina di direttore vendite.


EC

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