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(DL) IL LICENZIAMENTO DEVE RITENERSI TEMPESTIVAMENTO IMPUGNATO CON LA SPEDIZIONE, ENTRO 60 GIORNI, DI UNA LETTERA RACCOMANDATA AL DATORE DI LAVORO (Cass., 4.09.2008, n. 22287)
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore è tempestivo, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 6 n. 604 del 1966, allorquando nel termine dei sessanta giorni previsti dalla legge, spedisca la raccomandata con ricevuta di ricevimento al datore di lavoro, senza la necessità che entro lo stesso termine, la raccomandata, venga recapitata al destinatario.
La Suprema Corte ha, dunque, modificato l’indirizzo giurisprudenziale precedente, il quale riteneva che, data la sua natura di negozio giuridico unilaterale recettizio, l'impugnazione, per produrre i propri effetti, dovesse giungere a conoscenza del destinatario, e quindi pervenire all'indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dal citato art. 6.
La sentenza in commento, aderendo e generalizzando la portata delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di decadenza processuale, fondate sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), ha individuato una distinzione fra il momento del perfezionamento della notifica per il soggetto onerato e per il destinatario, a sua volta onerato da termini o da adempimenti: “per il primo la decadenza è impedita attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale, poiché sarebbe irragionevole imporgli effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi”, e per il secondo nel momento della ricezione dell'atto.
Resta comunque fermo che quest’ultimo non avrà alcun nocumento dall’avvenuta notifica oltre il termine entro cui andava fatta, in quanto nei suoi confronti gli effetti giuridici si produrranno in ogni caso con riferimento alla data in cui l’atto entra nella sua sfera di conoscibilità.
La regola elaborata dalla Corte, dunque, mira esclusivamente a tenere il notificante indenne dalle negative e spesso irreversibili conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo che deve procedere alla notifica o, comunque, a terzi, attribuendo rilevanza agli ostacoli non imputabili al soggetto onerato ed assicurandogli il diritto di difesa sancito all’art.24 Cost. nella regolazione del meccanismo perfezionativo delle notifiche mediante il servizio postale.
Da ciò nasce la necessità di riconoscere alla regola della scissione soggettiva il rango di principio generale dell’ordinamento tout court. Principio che deve operare soprattutto nel diritto del lavoro, quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.).
MS
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