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(DL) LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: GIUSTIFICATEZZA DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (Cass., 11.06.2008, n. 15496)

La Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 15496 del 11 giugno 2008, ritorna a pronunciarsi sulla nozione di giustificatezza ribadendo come quest’ultima si discosti, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, dalla nozione di giustificato motivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3.
Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d’essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso.
Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro nell’esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell’impresa sul mercato.

MG

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