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(A) MANOVRA D’ESTATE: ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

Il d.l. n. 112/2008 (c.d. manovra d’estate) detta all’art. 39 degli importanti adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto di lavoro. In particolare, si prevede che i datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli domestici, devono istituire e tenere, in sostituzione dei libri paga e matricola attualmente utilizzati, il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascuno di essi devono essere indicati nome, cognome, c.f. e, ove ricorrano, qualifica, livello, retribuzione base, anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Inoltre nel libro unico del lavoro deve indicare ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro ed un calendario delle presenze, da cui risulti per ogni giorno il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione di ore di straordinario, eventuali assenze dal lavoro (anche se non retribuite), ferie e riposi, tranne nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori per le quali è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Il libro unico deve essere compilato con i predetti dati, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo e copia delle scritturazione effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore (il mancato rispetto di tale termine è punito con una sanzione da 100 a 600 euro o, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, da 150 a 1500 euro).
Il decreto attuativo del Ministro del Welfare, cui il d.l. rimanda, ha stabilito un passaggio soft al libro unico di lavoro. Infatti, sino alla fine di quest'anno i datori di lavoro continueranno a tenere con le regole attuali il libro paga, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio e poi, una volta istituito il nuovo libro unico del lavoro, non sarà necessario conservarlo sul luogo dove si svolge l'attività lavorativa ma lo stesso potrà essere conservato anche presso lo studio dei consulenti del lavoro, o di altri professionisti, previa comunicazione delle generalità dell'incaricato e del luogo ove si trovano detti documenti alla Direzione Provinciale competente per territorio, oppure presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese. Resta, però, la necessità di vidimare il nuovo libro e l’obbligo di conservarlo per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione (altrimenti si va incontro ad una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro).
Sul fronte delle sanzioni, a parte quella sopra indicate, la violazione dell’obbligo di istituzione del nuovo libro unico comporta una sanzione da 500 a 2.500 euro, l´omessa esibizione agli organi di vigilanza è punita con la sanzione da 200 a 2.000 euro e l´omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali con la sanzione da 150 a 1.500 euro e, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, da 500 a 3.000 euro; la sanzione è invece esclusa nei casi di “errore materiale”.


F.M.

Si segnala che il d.l. è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.