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(A) MANOVRA D’ESTATE: ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO (art. 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
Tra le novità più importanti e di più rilevante impatto sociale introdotte in materia di lavoro è previdenza dalla c.d. manovra d’estate, approvata lo scorso giugno dal Governo con il d.l. n. 112, vi è senz’altro l’abolizione, prevista dall’art. 19, dei limiti al cumulo tra pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e redditi da lavoro. La norma, infatti, con lo scopo anche di contrastare il lavoro nero, abolisce con decorrenza dal 1° gennaio 2009 ogni penalizzazione per i pensionati che continueranno a lavorare.
Così, grazie alla nuova disposizione, “chi si è ritirato” avrà la possibilità di svolgere, senza le penalizzazioni economiche attualmente esistenti, sia un lavoro autonomo, sia uno dipendente. Perciò, in tale ultimo caso, ad esempio, il pensionato-lavoratore dall’anno prossimo non va più incontro alla perdita di tutta la pensione, così come accade adesso, ma potrà percepire sia l’assegno pensionistico che il nuovo stipendio.
Unico limite che rimarrà in vigore è quello per le pensioni di invalidità, per le quali, chiaramente, il divieto di cumulo resterà invariato.
F.M.
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